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Newsletter #13 - Maggio 2016

     

Indice

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    Acconto 2016 IMU e TASI: scad. 16/6
 
    Notifica cartelle di pagamento Equitalia a mezzo PEC dal 01.06.2016
 
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Roma, maggio 2016
Gentile Sig. Millarelli,

benvenuto nella terza edizione di maggio 2016 della newsletter dello Studio Millarelli.

Iin questa newsletter tratteremo i seguenti argomenti:

  • Acconto 2016 IMU e TASI terreni e fabbricati: scadenza 16 giugno
  • Notifica cartelle di pagamento Equitalia a mezzo PEC dal 01.06.2016


Cordiali saluti
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    SCADENZA 16 GIUGNO 2016: acconto 2016 IMU e TASI terreni e fabbricati ^ top
 

Informiamo la gentile Clientela che lo Studio sta procedendo all’elaborazione dei versamenti da effettuare per l’acconto 2016 IMU e TASI, in scadenza al 16 giugno 2016, sulla base delle informazioni catastali in nostro possesso alla data odierna e con riferimento ai terreni e fabbricati posseduti nel 1° semestre 2016.

Ricordiamo che l’Imu non si applica alle abitazione principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni quali ad esempio l'illuminazione stradale, l'arredo urbano, i trasporti e la manutenzione delle strade etc..

Dal 2016 è abolita anche la TASI sulle abitazioni principali (non di lusso) e relative pertinenze.

Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una quota variabile tra il 10 e il 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune. Se l’immobile locato rappresenta per l’inquilino abitazione principale (non di lusso), la TASI sarà dovuta dal solo possessore (l’inquilino sarà esente per la sua quota).

Precisiamo che per la quota a carico dell’inquilino non vi è alcuna responsabilità del proprietario.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per inviarLe cordiali saluti.

Studio Millarelli


NOVITÀ IUC 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito del sito Amministrazionicomunali.it

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così comè): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

    Notifica cartelle di pagamento Equitalia a mezzo PEC dal 01.06.2016 ^ top
 

Un recente provvedimento del Governo prevede che per le imprese individuali, le società e tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi, a partire dal 01.06.2016, la notifica delle cartelle esattoriali Equitalia avvenga esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Tale novità potrà interessare anche le persone fisiche che, intestatarie di un indirizzo di posta elettronica certificata, manifestassero la volontà in dichiarazione dei redditi (Modello Unico) di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali mediante PEC.

Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risultasse valido o attivo, oltre che nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, la notifica dovrà essere eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio, pubblicando sul sito informatico della stessa il relativo avviso e contemporaneamente eseguita tramite l'invio di una raccomandata A/R al contribuente per darne notizia.

Ciò premesso, lo Studio invita tutti i clienti interessati a consultare con frequenza il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al fine di venire a conoscenza per tempo delle eventuali comunicazioni e cartelle di pagamento notificate, così da gestire adeguatamente il tempo concesso al contribuente per eventuali atti di opposizione.

Ricordiamo per l’occasione che lo Studio offre ai propri Clienti:

  • il servizio di attivazione
  • il servizio di consultazione quotidiana;
  • il servizio di manutenzione della casella PEC.

Vi preghiamo di contattarci per conoscere le modalità del servizio